Regolamento d’Istituto

Titolo I – Organi Collegiali

Art. 1 – Ripartizione territoriale

Art. 2 – Organi Collegiali

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento Organi Collegiali

Art. 4 – Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Art. 5 – Prima convocazione Consiglio di Istituto

Art. 6 – Elezione presidente e vice presidente Consiglio di Istituto

Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Istituto

Art. 8 – Relazione annuale

Art. 9 – Pubblicità degli atti

Art. 10 – Elezioni organi di durata annuale

Art. 11 – Convocazione del Collegio Docenti

Art. 12 – Convocazione Consiglio di Interclasse/Intersezione

Art. 13 – Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Interclasse/Intersezione

Art. 14 – Elezione e convocazione del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti

Art. 15 – Modalità di convocazione e svolgimento assemblee dei genitori degli alunni organizzate dalla scuola o richieste dai genitori o dal comitato genitori.

Titolo II – Alunni

Parte I: organizzazione

Art. 16 – Iscrizione degli alunni

Art. 17 – Formazione delle classi

Art. 18 – Orario di funzionamento

Art. 19 – Iscrizione degli alunni

Art. 20 – Formazione delle sezioni

Art. 21 – Orario

Parte II: vigilanza

Art. 22 – Sicurezza degli alunni: ritardi, ingresso posticipato, uscita anticipata

Art. 23 – Assenza degli alunni ed esoneri dalle lezioni di educazione fisica

Art. 24 – Comportamento degli alunni

Art. 25 – Provvedimenti disciplinari e sanzioni

Parte III: rapporti con le famiglie

Art. 26 – Ricevimento genitori

Art. 27 – Estranei nella scuola

Titolo III – Funzionamento della scuola

Art. 28 – Coordinatore di plesso

Art. 29 – Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

Art. 30 – Collaborazioni esterne

Art. 31 – Distribuzione pubblicazioni

Art. 32 – Visite guidate, viaggi d’istruzione e scambi culturali

Art. 33 – Norme finali

Art. 34 – Data di aggiornamento

 

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Titolo I – Organi Collegiali

Art. 1 – Ripartizione territoriale.

L’Istituto didattico ricade nel territorio del Comune di Perugia e comprende i seguenti plessi:

–                                per la scuola dell’infanzia: “G. Rodari” (Casenuove di Ponte della Pietra), sezione D, distaccata di via Chiusi,  “Stella polare” (Pila);

–                                per la scuola primaria: “G. Santucci” (Ponte della Pietra), “A. Frank” (Pila);

–                                per la scuola secondaria di I grado: “Carducci – Purgotti” (v. Fonti Coperte), “Leone XIII” (Ponte della Pietra).

Appartiene all’Istituto anche la scuola primaria in ospedale presso il presidio Sanitario di Santa Maria della Misericordia.

Art. 2 – Organi Collegiali.

a) Sono Organi Collegiali di Istituto:

1) Consiglio di Istituto (durata triennale),

2) Collegio dei Docenti (durata annuale),

3) Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe (durata annuale),

4) Commissione elettorale (durata biennale),

5) Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (durata annuale),

6) Assemblea di classe e di sezione (durata annuale).

b) Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Interclasse e di Intersezione operano fra loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze parallele, seppur con diversa rilevanza, in determinate materie.

c) La Commissione elettorale nell’ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da parte del suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze elettorali.

d) Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti, personale non docente, genitori di alunni dell’Istituto ed altri interessati, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Istituto da parte del Consiglio di Istituto stesso.

e) Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, ivi compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe, con la sola presenza dei docenti.

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali.

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera scritta, o mail con ricevuta di ritorno, ai singoli membri dell’Organo Collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. L’affissione all’albo dell’avviso non è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.

La lettera scritta o mail e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal segretario di ciascun organo, steso su apposito registro a pagine numerate. Il verbale può essere approvato nella stessa seduta o, al massimo, in quella successiva.

Art. 4 – Programmazione delle attività degli Organi Collegiali.

Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, trattando i diversi argomenti secondo le necessità. Il calendario delle riunioni relativo allo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento è approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di ottobre. In caso di necessità il Dirigente Scolastico può emanare un calendario provvisorio.

Art. 5 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 3.

Art. 6 – Elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto.

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso. L’elezione ha luogo con scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti, oppure la maggioranza relativa nella seconda votazione.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 416/74, il Consiglio, con unica votazione, elegge la Giunta esecutiva. Sono considerati eletti: il docente, il non docente e due genitori che abbiano ottenuto la maggioranza relativa.

Membri di diritto sono il Dirigente Scolastico ed il DSGA.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Lo stesso è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 8 – Relazione annuale.

La Giunta del Consiglio di Istituto redige, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività svolta che è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell’anno scolastico successivo.

Art. 9 – Pubblicità degli atti.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del DPR n. 416/74, deve avvenire mediante copia integrale affissa all’albo, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio e riportante il testo delle delibere adottate. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della delibera deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della delibera da affiggere all’albo è consegnata dal segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, che ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Le modalità d’informazione all’utenza sull’organizzazione della scuola e sulle scelte pedagogico-didattiche sono pubblicate nel P.O.F.

L’istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675 del 31/12/1996 e del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 “Codice sulla protezione dei dati”, tutela la privacy dei dati personali, che saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto.

Art. 10 – Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

Le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo entro il 31 ottobre con procedura semplificata, come da O.M. n. 251/91 e norme successive, invitando i genitori almeno 8 giorni prima. L’assemblea ha inizio 1 ora prima delle operazioni di voto, che hanno la durata di 2 ore.

Art. 11 – Convocazione del Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 416/74 art.4 terzultimo comma, nel rispetto delle ore previste dal piano annuale delle attività.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe.

Il Consiglio di Interclasse e di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce di norma ogni bimestre e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Art. 13 – Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe.

Le riunioni del Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art.4 e coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art.2 comma b.

Art. 14 – Elezione e convocazione del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è eletto secondo le norme dell’art. 8 del D.P.R. n. 416/74. Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli interessati, a norma dell’art. 66 del D.P.R. n. 417/74;

b) alla conclusione dell’anno prescritto, per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 417/74;

c) ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 15 – Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dei genitori organizzate dalla scuola o richieste dai genitori e dal Comitato dei genitori.

Le assemblee possono essere di Sezione, Classe, Interclasse, Plesso e di Istituto. Tali assemblee sono convocate direttamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti o su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse e di Intersezione possono costituirsi in comitato di plesso, che può riunirsi nei locali del Istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima, sottoscritta dalla maggioranza dei membri, con l’indicazione precisa dell’ordine del giorno, dell’orario e dell’eventuale presenza di figure estranee al Comitato di plesso.

 

Titolo II – Alunni

Parte I: organizzazione

Art. 16 – Iscrizione degli alunni.

Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le modalità ed il calendario emanati dal MIUR ed in base alla normativa vigente.

Il MIUR invita le famiglie che compiono questa scelta a chiedere preventivamente il parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio.

Art. 17 – Formazione delle classi.

La formazione delle classi è effettuata secondo i criteri deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti e pubblicati all’albo.

L’assegnazione dei docenti deve tener conto di particolari esigenze didattiche, garantendo ove possibile, la continuità.

Pur essendo scuola dell’obbligo, anche per le classi di scuola primaria, possono verificarsi situazioni di esubero, che richiedono la predisposizione di liste d’attesa, a causa dei limiti di capienza dei vari edifici scolastici fissati dalla vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

I criteri di precedenza per la redazione delle liste di attesa saranno deliberati annualmente dal Consiglio d’ Istituto e pubblicati sul sito istituzionale della scuola con congruo anticipo rispetto all’ inizio delle procedure di iscrizione degli alunni.

 

Art. 18 – Orario di funzionamento.

L’orario di funzionamento delle scuole Primarie dell’Istituto viene approvato annualmente dal Consiglio di Istituto nel rispetto della normativa vigente.

Art.19 – Iscrizione degli alunni.

Le iscrizioni degli alunni si effettuano con le modalità ed il calendario emanati dal MIUR. Per tutti i bambini l’ammissione è condizionata dalle disponibilità di posti, previo esaurimento delle eventuali liste di attesa.

Per l’anno scolastico possono iscriversi i bambini in età compresa tra i tre ed i cinque anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre dell’annualità in cui ha inizio l’anno scolastico stesso.

Per gli alunni anticipatari, si rinvia alle indicazioni contenute nell’apposita circolare ministeriale, emanata con cadenza annuale.

Art. 20 – Formazione delle sezioni.

La formazione delle sezioni è effettuata secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti: omogenee per numero ed eterogenee per genere, età anagrafica, maturazione e preparazione generale degli alunni. L’assegnazione dei docenti avviene secondo i criteri e le modalità già esposte nell’art. 17 del presente regolamento.

Art. 21 – Orario.

Il Consiglio di Istituto, annualmente delibera l’orario di inizio e di termine delle attività didattico educative giornaliere.

 

Parte II: Vigilanza

Art. 22 – Sicurezza degli alunni.

Gli alunni entrano nella scuola all’orario previsto dagli artt. 18 e 21 ed il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per fornire la necessaria vigilanza.

a) Ritardi.

I genitori sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico. L’alunno giunto in ritardo non può essere mandato a casa se già entrato nell’area scolastica (all’interno dell’area delimitata dal cancello e dalle recinzioni). Dopo tre ritardi ingiustificati in un mese, l’insegnante è tenuto ad avvisare per iscritto la dirigenza che convocherà la famiglia affinché provveda in merito. Nel caso in cui i ritardi ingiustificati si ripetano nonostante il richiamo, il personale scolastico è tenuto ad informare le autorità competenti.

b) Ingresso anticipato/posticipato.

Al di fuori dell’orario definito dagli artt.18 e 21, sia nel caso di anticipi che di posticipi, il personale ausiliario o una cooperativa esterna a carico dei genitori accoglie, all’interno dell’edificio scolastico, esclusivamente gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto.

Tale impegno è estensibile anche e solo agli alunni appositamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, per i quali sia stata presentata domanda documentata tesa ad ottenere l’accesso ai locali scolastici prima dell’orario delle lezioni e comunque per un tempo non superiore ai 20 minuti, nel rispetto delle indicazioni dell’all. A del CCNL, mansionario collaboratori scolastici. Il personale incaricato, in tali momenti, è esclusivamente impegnato nella vigilanza degli alunni.

c) Uscita.

L’uscita anticipata di un alunno dall’edificio scolastico può essere autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato su richiesta scritta dei genitori, i quali dichiarano di assumersi la responsabilità sull’alunno, compilando l’apposito modulo. Qualora non si tratti di genitore, l’alunno può essere ritirato da persona adulta autorizzata per iscritto dai genitori.

d) Durante il momento dell’ingresso, dell’uscita, dell’intervallo e in ogni altro momento dell’attività scolastica, il personale ausiliario, opportunamente dislocato all’interno dell’edificio scolastico, è impegnato nella vigilanza degli alunni controllando il loro regolare accesso alle aule, ai bagni, dove verranno sorvegliati fino alla porta, ed il transito sui corridoi e sulle scale. Le classi che devono scendere le scale per uscire dall’edificio, attenderanno il suono della campanella in aula. L’onere della vigilanza termina con l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico. Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. In caso di delega i genitori/affidatari devono fornire in segreteria la lista delle persone da loro delegate corredata da fotocopia del documento di identità nel caso di persona estranea alla famiglia. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

e) In caso di malessere grave dell’alunno, l’insegnante avverte il 118 e successivamente la famiglia. Solo nel caso di nessun altra possibilità di trasporto immediato (ambulanza, medico del posto, genitore) un operatore scolastico volontario potrà accompagnare l’alunno al pronto soccorso.

f) Assunzione di medicinali.

Nel caso in cui un alunno avesse la necessità di assumere farmaci durante l’orario scolastico, i genitori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta alla scuola da parte del medico competente. La scuola è tenuta a compilare il protocollo di somministrazione del farmaco previsto dalla regione Umbria.

 

Art. 23 – Assenza degli alunni ed esoneri dalle lezioni di educazione fisica.

Ogni assenza deve essere giustificata tramite autocertificazione del genitore o di chi ne fa le veci, anche in caso di assenza per malattia, in quanto in base alla D.G.R. (Deliberazione Giunta Regionale) n. 910 del 31/05/2006, è stato sospeso l’obbligo della presentazione del certificato medico oltre i 5 giorni di assenza.

Gli alunni che necessitano di essere esonerati totalmente o parzialmente dalle lezioni di Educazione fisica devono presentare in Segreteria la richiesta, sottoscritta dai genitori, indirizzata al Dirigente, corredata da certificato medico comprovante la non – idoneità alle esercitazioni ginniche per il periodo previsto.

Art. 24 – Comportamento degli alunni.

Gli alunni non possono essere allontanati dall’aula senza adeguata vigilanza. La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni a tutte le altre attività, ricerche culturali, visite istruttive, uscite didattiche che vengono svolte nel contesto delle attività didattiche programmate dalle insegnanti. Per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria è obbligatorio l’uso del grembiule.

Ogni studente è tenuto a:

–        arrivare in orario a scuola o accompagnato dal genitore con la giustificazione scritta del ritardo;

–        in caso di uscita anticipata, è indispensabile la presenza di un familiare o di un suo delegato;

–        portare tutto il materiale occorrente;

–        rispettare i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;

–        rispettare l’ambiente e il suo arredo;

–        portare nei tempi stabiliti il materiale preso in prestito dalla scuola;

–        non masticare il chewing-gum;

–        presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso;

–        tenere il cellulare e/o ogni altro strumento informatico spento;

–        dimostrarsi responsabile all’entrata, al cambio dell’ora, durante la ricreazione e all’uscita;

–        lasciare l’aula, i laboratori, i corridoi ed i bagni puliti;

–        non sprecare inutilmente il materiale scolastico e non usarlo in maniera impropria;

–        non essere aggressivi con parole e gesti per non dare adito a fenomeni di bullismo;

–        gli alunni non possono accedere all’aula informatica o alla sala insegnanti se non accompagnati dai docenti stessi o dal personale A.T.A.;

–        gli alunni che escono dai bagni sono tenuti a ritornare immediatamente in classe.

 

Art. 25 – Provvedimenti disciplinari e sanzioni.

In caso di comportamento gravemente scorretto sia nei confronti dei coetanei che di adulti, gli insegnanti o i genitori informeranno la direzione, che provvederà a convocare la famiglia. A ciò potrà seguire ammonizione formale che resta al fascicolo dell’alunno. Nel caso di reiterazione di comportamenti o di atti di bullismo, è prevista la segnalazione alle autorità competenti.

Per quanto riguarda le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme generali di convivenza civile e scolastica si rimanda ai descrittori per la valutazione del comportamento deliberati dal Collegio dei Docenti, inclusi nel POF. Nella Tabella seguente inoltre, si riportano indicazioni in merito alle sanzioni ed all’organo competente a fronte delle mancanze illustrate nella colonna di sinistra.

 

Tabella dei comportamenti censurabili, delle sanzioni corrispondenti e dell’organo competente in merito.

MANCANZE

SANZIONI

ORGANO COMPETENTE

 
Infrazioni di lieve – media entitàAmmonizione verbale, colloquio con la famiglia

Docente

 
Ripetute o gravi mancanze ai doveri scolastici

Ammonimento scritto sul Registro di classe e sul libretto scolastico o diario personale per opportuna conoscenza orale e scritta dei genitori. Nei casi più gravi, ammonizione scritta del Dirigente Scolastico

Docente

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico

 
Ripetuta falsificazione della firma dei genitori e assenze ingiustificate dalle lezioni

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe

 
Furto

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni e restituzione del maltolto

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe

 
Danni volontari all’edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell’Istituto e ai beni delle persone

Sospensione da 1 a 5 giorni. Risarcimento del danno da parte della famiglia. Lo studente, invece ha l’obbligo, ove possibile, del ripristino dei luoghi e degli oggetti danneggiati

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto

 
Mancanza grave di rispetto nei confronti dei compagni e/o percosse agli stessi

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe

 
Mancanza di rispetto nei confronti del personale dell’Istituto

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni

Equipe Pedagogica, Consiglio di Classe

 
Per casi di maggiore gravità e per reiterazione delle mancanze che prevedono la sospensione

Sospensione dalle lezioni da 4 a 10 giorni

Consiglio di Classe con la presenza dei Rappresentanti dei genitori e del Dirigente Scolastico

 

 

Note

–             Il Consiglio di Istituto stabilisce l’entità del risarcimento.

–             Le sospensioni si intendono, generalmente, con obbligo di frequenza.

–             Ciascuna Equipe Pedagogica e Consiglio di Classe declinerà le modalità di intervento più adeguate per applicare le sanzioni previste e in considerazione del Patto Formativo e/o Patto di Corresponsabilità Educativa stipulato tra le componenti interessate.

Parte quarta: rapporti con le famiglie

Art. 26 – Ricevimento genitori

Gli insegnanti ricevono i genitori nei giorni e nelle ore programmate all’inizio dell’orario scolastico, secondo l’avviso esposto all’albo della scuola (Piano annuale delle attività). I colloqui individuali tra docenti e genitori possono avvenire anche per appuntamento. È fatto divieto assoluto di ingresso nelle classi durante le ore di lezione se non per gravi motivi e comunque dopo essere stati autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato.

Art. 27 – Estranei

È vietato l’ingresso nelle scuole dell’Istituto ad estranei salvo autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Titolo 3 – Funzionamento della scuola

Art. 28 – Coordinatore di plesso.

In ogni plesso di scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado il Dirigente Scolastico designa, su indicazione del Collegio dei Docenti, un docente incaricato di coordinare le attività secondo il mansionario assegnato

Art. 29 – Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione delle scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile. Il Consiglio di Istituto esprime il parere di coerenza della richiesta di utilizzo degli edifici e delle attrezzature con le finalità proprie della scuola, dopo un’attenta valutazione dell’affidabilità di chi ne richiede l’uso.

Le autorizzazioni sono trasmesse per iscritto agli interessati e con apposito verbale e/o convenzione si stabiliranno le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, (acquisizione del piano di evacuazione), all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Il verbale e/o convenzione di consegna è subordinato all’accordo tra terzi richiedenti e l’amministrazione comunale, Ente proprietario dei locali. Al Dirigente Scolastico è riservata facoltà di controllo della valenza formativa e degli aspetti organizzativi delle attività che si svolgono nei locali scolastici. I locali usati da terzi su autorizzazione, dopo il loro uso vanno riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati trovati; eventuali danneggiamenti od usi impropri saranno addebitati al soggetto che ne ha richiesto l’utilizzo.

Art. 30 – Collaborazioni esterne.

Ogni intervento integrativo in orario scolastico deve assumere carattere di consulenza per gli insegnanti. Gli insegnanti di classe possono avvalersi della collaborazione di genitori o di personale specializzato nelle attività tecnico-didattiche informandone preventivamente il Dirigente Scolastico.

 

Art. 31 – Distribuzione pubblicazioni

Il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di consentire la distribuzione, destinata alle famiglie, di pubblicazioni e/o volantini che interessino gli alunni in ordine alla vita della scuola stessa o della comunità locale.

 

Art. 32 – Visite guidate, viaggi d’istruzione e scambi culturali

Le uscite, i viaggi d’istruzione e i campi scuola devono essere inseriti nella Programmazione didattica ad inizio anno e devono essere considerati come un momento didattico a tutti gli effetti. Tale fase si basa su progetti che consentono di qualificare le iniziative come vere e proprie attività della scuola.

I viaggi devono essere pertanto funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici, e devono prevedere la predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, anche qualora prevedano la partecipazione economica da parte dei genitori, devono essere approvate dal Consiglio di classe e/o Interclasse, di Sezione e/o intersezione, e/o dal Collegio dei Docenti e, in ultimo, dal Consiglio di Istituto.

I Consigli di classe/sezione o di interclasse/intersezione esaminano l’effettiva possibilità di attuazione e la coerenza con la programmazione didattica di proposte degli stessi docenti o anche esterne (genitori, Ente Locale, ecc.). A seguito di valutazione positiva, essi designano un referente e individuano gli accompagnatori. Se l’iniziativa interessa solo una classe occorrono due accompagnatori. Per più classi è necessaria la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni ed inoltre un accompagnatore ogni alunno diversamente abile. E’ opportuno indicare un accompagnatore di riserva che subentri in caso di imprevisti. I viaggi d’istruzione così preparati dal Consiglio di classe/sezione o d’Interclasse/intersezione almeno sessanta giorni prima della data prevista, saranno proposti alla delibera del Collegio dei Docenti nell’ambito del Piano delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione della scuola e quindi alla successiva delibera del Consiglio di Istituto. Eccezionalmente, in occasione di manifestazioni non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico e solo per uscite senza pernottamento, previa presentazione della necessaria documentazione, è ammessa la proposta entro e non oltre il decimo giorno anteriore la data prevista.

Le richieste di autorizzazione di campi scuola vanno inoltrate al Consiglio di Istituto entro gennaio/febbraio. Le uscite, i viaggi d’istruzione devono prevedere la partecipazione di almeno i 4/5 della classe interessata e la loro spesa complessiva deve essere concordata nei Consigli di classe/sezione – intersezione/interclasse.

Per garantire una cura particolare alla sicurezza dei mezzi di trasporto, secondo le indicazioni prescritte dalla normativa vigente, il Consiglio di Istituto, indice una gara d’appalto tra le ditte comprovanti massima serietà nel campo dei trasporti, di cui tutti dovranno servirsi. In alternativa è consentito: l’uso dei mezzi  pubblici. Le famiglie degli alunni ricevono comunicazione delle iniziative con le specifiche dell’itinerario e delle quote da pagare, rilasciando autorizzazione scritta.

Se nel corso dell’anno si verificassero occasioni di uscita di un giorno non prevedibili nella programmazione per l’eccezionalità della proposta (es. mostre o spettacoli), l’approvazione è demandata ai soli Consigli di classe/interclasse, sezione/intersezione e l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Per le uscite didattiche è necessario presentare richiesta di autorizzazione in segreteria almeno 8 giorni prima dell’effettuazione, mentre per i viaggi d’istruzione è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Alla luce della normativa sull’autonomia scolastica il Consiglio di Istituto valuta di volta in volta la possibilità di poter effettuare viaggi sul territorio nazionale/internazionale.

I criteri di valutazione possono essere sintetizzati in:

– congruità tra progetto didattico ed effettuazione dei viaggi;

– costi;

– partecipazione di un numero adeguato di alunni;

– possibilità di poter usufruire di gratuità;

– destinazioni;

– durata.

Scambi culturali.

Sono consentiti scambi culturali che abbiano come finalità la crescita personale dei partecipanti, che si realizza attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, l’educazione alla pace e allo sviluppo di capacità comunicative in una lingua straniera.

La durata prevista sarà fino ad un massimo di 7 giorni. Lo scambio di classi con la scuola partner deve coinvolgere gruppi di alunni omogenei per numero ed età.

Il trasporto deve avvenire con mezzi pubblici (treni, autobus, aerei, navi) o con pullman privati rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

La classe deve partecipare, in linea di principio, al completo e comunque il numero dei partecipanti non deve essere inferiore al 75 %.

Destinatari.

I destinatari sono tutti gli alunni dell’Istituto avendo cura di differenziare durata e distanze in base ad ordine di scuola ed età. È obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare e nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata un’adeguata partecipazione delle classi coinvolte comunque non inferiore al 75 %.

Utilizzando i fondi di gestione dell’Istituto o altra fonte, potrà essere data la possibilità di partecipazione agli alunni non in grado (in tutto o in parte) di versare la quota prevista.

Organi competenti.

Ai sensi del D.L. n. 297/94 spetta al Consiglio di Istituto, utilizzando gli orientamenti programmatici del Consiglio di Interclasse e del Collegio dei Docenti, deliberare tali iniziative.

Le delibere del Consiglio di Istituto contenenti tutti gli elementi e la documentazione prevista dalla normativa vigente debbono essere acquisite con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Acquisito quanto premesso il Dirigente Scolastico approva per iscritto l’effettuazione dell’itinerario proposto e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Periodi di effettuazione dei viaggi.

È fatto divieto di effettuare viaggi e visite nell’ultimo mese delle lezioni, si può derogare solo in casi eccezionali, deliberati di volta in volta dal Consiglio di Istituto.

Docenti accompagnatori.

I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed assidua vigilanza agli alunni.

Deve essere prevista la presenza preferibilmente di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni fino ad un massimo di tre accompagnatori per classe qualora fossero presenti alunni in situazione di handicap o grave disagio.

I docenti organizzatori faranno pervenire al Dirigente Scolastico una dettagliata relazione riassuntiva dell’iniziativa svolta, evidenziando aspetti positivi ed eventuale non congruità con quanto programmato.

Assicurazione contro gli infortuni.

 Tutti i partecipanti a visite e viaggi d’istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni, già prevista nell’assicurazione obbligatoria degli alunni.

 

Art. 33 – Norme finali

Il Consiglio di Istituto decide in merito a proposte di modifica al presente regolamento, con delibera votata a maggioranza assoluta dei componenti eletti presenti.

Copia del presente documento sarà portata a conoscenza di famiglie, docenti e non docenti attraverso l’affissione all’albo pubblicata nei singoli plessi e diffusa a chiunque ne sia interessato previa richiesta all’ufficio di segreteria.

Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. Il Contratto Integrativo di Istituto regolamenta i diritti e i doveri degli insegnanti per le materie oggetto di contrattazione fra il Dirigente Scolastico e le rappresentanze sindacali unitarie della scuola.

 

Art. 34 –  La redazione del presente regolamento è terminata il 25/02/2015

 

Regolamento contratti di sponsorizzazione